Art 2082 codice civile spiegazione

Art 2082 codice civile spiegazione

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Oggi scrivo questo articolo perché voglio aiutarti a capire e a dare una spiegazione all’art 2082 codice civile.

In molti mi avete chiesto di mettere giù un testo completo che delinei la figura descritta nell’art 2082 codice civile oggi finalmente l’ho fatto quindi, resta con me sino alla fine e approfondisci se ti va attraverso gli argomenti correlati sia visivi che testuali.

Chi sono

Mi chiamo Ciro Muto, e sono un divulgatore di notizie finanziarie sul web, per le situazioni più disparate.

Con l’articolo di oggi daremo una spiegazione all’Art 2082 codice civile delineando nei dettagli la figura dell’imprenditore.

Per farlo, ti offrirò la mia esperienza, riservandoti anche alcuni vantaggi e consigli inediti.

Il testo unico dell’Art 2082 codice civile

E’ imprenditore chi esercita professionalmenteuna attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

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L’imprenditore commerciale – indice:

  • Chi è – definizione
  • Acquisto della qualità
  • Perdita della qualità
  • Capacità all’esercizio dell’impresa

Sebbene nel nostro ordinamento codicistico manchi una vera e propria definizione di impresa, il legislatore ha comunque ben esplicitato le caratteristiche dell’imprenditore commerciale, permettendo così alla dottrina di desumere in via derivata la definizione di impresa da quella, appunto,  di imprenditore commerciale.

Alla luce di ciò, si può dunque affermare che l’impresa è l’attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.

Introdotto quanto sopra, cerchiamo ora di comprendere quale sia la nozione di imprenditore commerciale, e in che modo si possa acquistare o perdere tale qualità.

Imprenditore commerciale nel codice civile

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Cominciamo dunque con il rammentare quale sia la definizione di imprenditore commerciale secondo l’art. 2082 c.c.

Per il legislatore, è imprenditore commerciale colui che:

esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Dalla definizione di cui sopra, discendono alcune caratteristiche che meritano un cenno di approfondimento:

  • attività economica;
  • organizzazione;
  • professionalità;
  • finalizzazione alla produzione di beni o servizi.

Occupiamoci di ciascuna di queste caratteristiche in modo dedicato.

Attività economica

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Per attività si può intendere una serie di atti che sono finalizzati al conseguimento di un determinato scopo. Nel caso di attività “economica”, lo scopo dovrà essere quello di creare nuove utilità, e dunque nuova ricchezza.

È inoltre implicito che l’attività economica debba essere lecita, ovvero non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Detto ciò, si noti come sotto il profilo giuridico non è affatto necessario che per poter costituire un’impresa vi sia necessariamente uno scopo di lucro. È invece essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico. Ovvero, secondo modalità che permettono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi generati dall’attività.

Organizzazione

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La sola presenza dell’attività economica non è requisito sufficiente per poter qualificare un imprenditore. Occorre infatti che l’attività economica sia “organizzata”. Ma cosa si intende con ciò?

In sintesi, per realizzare le finalità dell’impresa è necessario che l’imprenditore si doti dei mezzi patrimoniali da impiegare, e di uomini che lavorino.

L’organizzazione ha dunque ad oggetto proprio i fattori della produzione, come il capitale (non importa se proprio o altrui) e il lavoro.

E se l’attività economica non è “organizzata”, pur essendo diretta alla produzione di scambio di beni o servizi? In questo caso, non vi è un carattere di impresa, ma altre forme di attività, come quella – ad esempio – di lavoro autonomo.

Professionalità

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Scorrendo gli elementi caratterizzanti l’imprenditore (e, di conseguenza, l’impresa) è poi la volta di accennare pur brevemente alla professionalità.

Il concetto di professionalità è legato al fatto che l’attività sia abituale, stabile,  duratura e sistematica. Il che, però, non equivale ad affermare che la stessa sia svolta in permanenza e senza interruzione.

È infatti possibile parlare di impresa anche nel caso di imprese stagionali, ovvero nel caso in cui l’attività non sia continua durante tutto l’anno, ma sia concentrata (ad esempio) nei mesi estivi. È altresì imprenditore commerciale colui che realizza un solo affare, a patto che si concretizzi in un’attività che si protrae nel  tempo e che richieda un’adeguata organizzazione di messi.

Finalizzazione alla produzione di beni o servizi

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Concludiamo infine con l’ultimo elemento caratterizzante, rappresentato dalla finalizzazione alla produzione di beni o servizi. In realtà, si tratta di un elemento residuale, considerato che quando si parla di attività economica non si può che far già riferimento ad un’attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi.

Acquisto della qualità di imprenditore commerciale

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Ma come si acquista la qualità di imprenditore?

La risposta è abbastanza semplice. La qualità di imprenditore si acquista infatti con l’esercizio effettivo di un’attività imprenditoriale.

Di qui, un ulteriore quesito: quando inizia l’esercizio effettivo di un’attività imprenditoriale?

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l’inizio dell’impresa viene fatto dipendere dal concreto esercizio di atti significativi in termini di qualità e di quantità, che fanno desumere quale sia il fine dell’esercizio stesso dell’impresa.

Se dunque è presente un apparato organizzativo, è sufficiente un unico atto di gestione per poter ritenere idoneo l’esercizio dell’impresa. Nel caso in cui non vi sia un apparato organizzativo, sarà necessaria la reiterazione degli atti compiuti, e cioè la sistematicità e il preordinamento all’esercizio di un’impresa.

Perdita della qualità di imprenditore commerciale

Di contro, la perdita della qualità di imprenditore commerciale non è legata a momenti formali, rilevando di più la cessazione di fatto dell’attività di impresa.

A titolo di esempio, la cessazione d’impresa può avvenire in seguito alla liquidazione di tutto l’attivo. Altra ipotesi di cessazione dell’impresa è, evidentemente, anche la morte dell’imprenditore.

Capacità all’esercizio dell’impresa

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Per poter esercitare l’impresa, e dunque essere imprenditore commerciale, è unicamente richiesta la capacità di agire.

E cosa accade nelle ipotesi di un soggetto totalmente incapace di agire, come il minore e l’interdetto? E cosa succede con i soggetti parzialmente incapaci di agire, come gli emancipati o gli inabilitati?

Nel caso di incapace totale, come il minore o l’interdetto, o nel caso di inabilitato, è previsto che si possa essere autorizzati solo a continuare, ma mai ad iniziare, l’esercizio dell’attività commerciale che a loro è pervenuta a titolo derivativo. La continuazione dell’impresa commerciale deve essere autorizzata dal Tribunale su parere del giudice tutelare.

Nel caso di minore emancipato, invece, è possibile che si possa iniziare ex novo l’esercizio di un’impresa commerciale, dietro autorizzazione del Tribunale.

Conclusioni

Art 2082 codice civile spiegazione

In estrema sintesi, possiamo concludere che:

  • nel Codice civile manca una definizione autonoma di impresa;
  • la definizione di impresa si può desumere da quella di imprenditore commerciale di cui all’art. 2082 c.c.;
  • l’impresa è un’attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore commerciale al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi;
  • l’imprenditore commerciale è dunque colui che usa i fattori della produzione, li organizza, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni e di servizi.

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8 commenti su “Art 2082 codice civile spiegazione”

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